STRUMENTI L esperto risponde Problemi giuridici e amministrativi ASSENZA AGLI ESAMI DI STATO Buongiorno, prof. Cicatelli. il secondo anno che una insegnante della secondaria di primo grado assente durante gli esami di Stato. stato chiesto a pi insegnanti di Religione della primaria di sostituirla durante gli orali. regolare? L assenza agli esami finali del primo ciclo deve ovviamente essere giustificata con motivi di salute o di altro genere. Spetta al dirigente scolastico vagliare l attendibilit e la veridicit della richiesta di assenza, anche se il ripetersi della circostanza pu suscitare qualche sospetto. ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE Eg. prof. Cicatelli, ho sempre insegnato nella scuola dell infanzia per un limitato numero di ore. Adesso mi trovo ad aver vinto il Concorso straordinario. Dato che nella scuola dove insegno non ci sono altre sezioni, devo accettare la nomina a tempo pieno (almeno per un anno) e completare l orario in un altra scuola oppure posso rimanere a orario parziale fin dall immissione in ruolo? La proposta di assunzione ai vincitori di concorso sempre fatta per orario completo, ma possibile optare fin dall inizio per il tempo parziale, ricordando che per il personale di ruolo il tempo parziale deve essere almeno pari a met dell orario d obbligo. Lo stesso ordinario diocesano terr conto della richiesta dell interessata nel formulare le proposte di intesa sulla nomina dei vincitori del concorso. 60 L Ora di Religione Dicembre 2025 INSEGNAMENTO DI UNA RELIGIONE NON CATTOLICA Gentile prof. Cicatelli, in base alle intese con le di erenti confessioni religiose, sarebbe possibile l insegnamento di una religione diversa da quella cattolica a scuola senza oneri per lo Stato? Secondo quale normativa? Grazie. Le Intese stipulate dallo Stato italiano con le confessioni non cattoliche (attualmente 13) prevedono di solito che ciascuna comunit religiosa possa rispondere a eventuali richieste delle scuole di interventi destinati a illustrare la natura della propria religione, con spese a carico della stessa comunit religiosa. Si tratta comunque prevalentemente di interventi estemporanei, che di cilmente, per durata e organizzazione, possono assumere un identit analoga a quella dell IRC (per il quale vale in vincolo di un organico percorso didattico «nel quadro delle finalit della scuola»). Inoltre, ancora in vigore, almeno in teoria, l art. 23 del Regio Decreto 289/1930, in base al quale, «quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando non possa esservi adibito il tempio», la scuola pu mettere a disposizione i propri locali, su richiesta dei genitori di alunni non cattolici, per svolgere l insegnamento di quella religione, ma anche in questo caso si tratta di un attivit diversa da un insegnamento scolastico di Religione. PER RIVOLGERE DOMANDE ALL ESPERTO scrivi a: redazionescuola@elledici.org Sergio Cicatelli (Docente)
L’ESPERTO RISPONDE - Problemi giuridici e amministrativi di Sergio Cicatelli