La grande vergogna: la criminalità organizzata 77 La Costituzione della Repubblica Italiana Articolo 27 La responsabilità penale è personale. L imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. La frase «La camorra è l impunità del furto e dell omicidio, l organizzazione dell ozio, la remunerazione del male, la glorificazione del crimine . (Alexandre Dumas, scrittore, reportage da Napoli, 14 marzo 1862)