L'amministrazione della giustizia

Processi civili e penali

Roma ha governato il mondo con le armi e con l’esercito, ma anche e soprattutto con il diritto. È proprio questa una grande eredità che i Romani ci hanno lasciato, infatti quel diritto e quelle leggi sono ancora alla base del sistema giuridico italiano e non solo. I processi (iudicia), come del resto oggi, potevano essere civili o penali. Quelli civili riguardavano controversie tra cittadini privati e la pena consisteva in una multa (multa). I processi penali riguardavano invece questioni di interesse pubblico e le pene potevano essere molto gravi e consistere in un risarcimento economico ingente e nell’esilio (exilium). A questa categoria apparteneva il processo per concussione (de repetundis), ossia il reato di un pubblico ufficiale, che, abusando delle sue funzioni, costringesse o inducesse alla consegna di una somma di denaro.

Statua di Cicerone, grande politico e oratore, vissuto tra il 106 e il 43 a.C.
Statua di Cicerone, grande politico e oratore, vissuto tra il 106 e il 43 a.C.

Amministratori della giustizia

La giustizia a Roma era amministrata da un pretore (praetor). Nelle province l’amministrazione dei processi penali era invece affidata a un governatore che agiva congiuntamente a un consiglio (consilium) di cittadini romani. I processi avvenivano nel foro; in caso di cattivo tempo potevano avere luogo all’interno di basiliche. A partire dal II secolo a.C. furono istituiti tribunali permanenti. I processi erano pubblici e diventavano motivo di intrattenimento popolare.

Prima del processo

Ogni persona poteva diventare accusatrice di un’altra, raccogliendo testimonianze (testimonia), testimoni (testes), prove. Dava quindi vita a un impianto accusatorio (actio), diventando “attore” (actor). L’attore si recava dal pretore e presentava la sua istanza di accusa (postulatio). Seguiva l’interrogatorio (interrogatio) del praetor che verificava la fondatezza dell’accusa. Se il pretore decideva di istruire il processo, redigeva un documento in cui indicava il diritto violato, la difesa, la data di inizio del processo, di solito dieci giorni dopo gli atti preliminari, garantendo all’accusatore un periodo utile per svolgere le indagini.
Oltre a quello di concussione, altri reati molto frequenti a Roma erano
brogli elettorali, peculato (cioè sottrazione indebita di denaro pubblico), lesa maestà (cioè contro l’autorità e la sicurezza dello Stato e del popolo), frode, parricidio, violenza pubblica e privata, assassinio e avvelenamento.