Educazione civica Tolleranza e intolleranza religiosa A partire dal IV secolo, dopo che il Cristianesimo diventato religione di Stato, per tutto il Medio Evo, in Europa vige un unit religiosa e le minoranze (si pensi ad esempio agli Ebrei e ai Valdesi) sono perseguitate con pene gravissime, come il rogo. L unit religiosa cristiana si incrina soprattutto nel XVI secolo, nel momento in cui in Germania Martin Lutero d vita alla Riforma protestante, che mette in discussione alcuni principi del cattolicesimo. Di l prende l avvio una serie di guerre sanguinose tra cattolici e protestanti. Alla Riforma protestante, portata avanti da Lutero, la Chiesa cattolica risponde con la Controriforma, che prende vita durante il Concilio di Trento (1545-1563). Nel Cinquecento e nel Seicento, si susseguono editti e paci, che rappresentano parziali soluzioni al problema dell intolleranza religiosa. Nel Settecento si diffonde il pensiero illuministico che sostiene il ruolo della ragione, contro l oscurantismo del passato. Importanti filosofi, come Voltaire, scrivono trattati sulla tolleranza religiosa, contro ogni forma di fanatismo. Nel Regno d Italia, l articolo primo dello Statuto albertino del 1848 stabilisce il cattolicesimo come religione di Stato, ma ammette tolleranza nei confronti di altre confessioni. La Costituzione italiana dedica al tema della religione vari articoli, fra cui l 8 e il 19. Articolo 8 Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative appartenenze. 190 Unit 12 Questo articolo garantisce la neutralit dello Stato rispetto alle varie confessioni e, in base al pluralismo religioso, assicura tutela e libert religiosa. Il nostro infatti uno Stato laico e, in base a una sentenza del 1989, si sottolinea che ci non implica indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni , ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libert religiosa, in regime di pluralismo confessionale e culturale . Articolo 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purch non si tratti di riti contrari al buon costume. In questo articolo si sottolinea che tutti i cittadini, sia italiani, sia stranieri, possono professare liberamente la propria religione in tutte le sue manifestazioni: la libert di credere, di professare la propria fede, di farne propaganda e di esercitarne il culto. Tale libert pu essere praticata sia individualmente, sia in forma associata, ossia all interno di comunit religiose. Un intellettuale illuminista scriveva: Tu, o Dio, non ci hai dato un cuore perch ci odiassimo . Il principio oggi di estrema attualit , anche in considerazione del fatto che viviamo in una societ globalizzata, multietnica, dove il dialogo interreligioso e il rispetto reciproco diventano fondamentali per costruire insieme una societ giusta e pacifica. Infatti la tolleranza religiosa favorisce la coesistenza fra gruppi di religioni diverse, arricchisce il confronto culturale, segno di libert di espressione, pu contrastare l intolleranza e prevenire il fanatismo. Proprio la storia ci insegna che l estremismo religioso ha spesso portato a scontri e guerre, mentre la tolleranza ha favorito la convivenza pacifica e lo sviluppo della societ .