legge n. 219/2012 «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». Tra i doveri dei genitori c anche quello all istruzione che in Italia con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 obbligatoria fino ai 16 anni di et : «L istruzione impartita per almeno 10 anni obbligatoria e riguarda la fascia di et compresa tra i 6 e i 16 anni.» Articolo 31 «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternit , l infanzia e la giovent , favorendo gli istituti necessari a tale scopo». La Costituzione obbliga lo Stato a favorire la famiglia intervenendo con varie misure anche economiche soprattutto a sostegno della genitorialit , sia della madre che del padre. Rientra in queste misure la possibilit del congedo obbligatorio di maternit dal lavoro. Altrettanto importante l istituzione del congedo parentale, ossia di un astensione dal lavoro retribuita, della durata massima di 10 mesi complessivi per entrambi i genitori per prendersi cura dei figli nei primi mesi di vita. La famiglia ha subito negli ultimi anni profonde trasformazioni; un tempo, soprattutto con un economia basata sull agricoltura, era di tipo patriarcale, per cui sotto lo stesso tetto abitavano pi componenti (nonni, genitori, figli, zii ) mentre oggi solitamente esiste un nucleo famigliare formato soltanto da genitori e figli (spesso figli unici). Oggi si parla anche di famiglia allargata o ricostituita poich molte famiglie sono formate da genitori e figli nati da precedenti matrimoni o convivenze. Le radici latine della nostra Costituzione Consideriamo l articolo 29 della Costituzione: vediamo che molti termini provengono dal latino, avendo subito poche modifiche: Repubblica deriva da res publica (cosa pubblica, Stato), famiglia deriva da familia, matrimonio deriva da matrimonium, coniugi deriva da coniux, coniugis (da coniungo = unisco), legge deriva da lex, legis, unit deriva da unitas, unitatis. Il lessico della cittadinanza More uxorio = secondo il costume matrimoniale; indica una coppia che vive come marito e moglie, anche senza il vincolo matrimoniale. Patria potestas = il potere indiscusso del padre sui figli e su tutti i membri della famiglia. Oggi si dice responsabilit genitoriale e indica il diritto e il dovere dei genitori di proteggere, educare, istruire i figli minorenni. Educazione civica 39